In questa sezione

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DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L’Associazione è denominata “A.V.A.P.O. – VENEZIA (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici), Organizzazione di Volontariato in breve A.V.A.P.O. – VENEZIA –ODV, ed ai sensi degli artt.32 e seguenti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (d’ora innanzi “Codice del Terzo Settore”) utilizza tale definizione in tutti i suoi atti ufficiali.

L’Associazione assumerà la denominazione “A.V.A.P.O. – VENEZIA (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici) – Ente del Terzo Settore – Organizzazione di Volontariato” in breve “A.V.A.P.O. – VENEZIA – ETS – ODV” soltanto una volta che sarà iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore e lo stesso sarà pienamente operativo.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale.

L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Veneto.

L’Associazione ha la propria sede legale presso l’Ospedale Civile “SS. Giovanni e Paolo” nel comune di Venezia, Castello 6778,

30122 Venezia.

L’Associazione non ha limiti di durata.

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STATUTO

L’organizzazione di volontariato A.V.A.P.O.- VENEZIA – ODV è disciplinata dal

presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa nazionale e regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea approva l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto, proposto dal Consiglio Direttivo, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

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EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione: esso costituisce

la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

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MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo Statuto potrà essere modificato solo con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, e adottato con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

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FINALITA’

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con lo scopo di provvedere all’assistenza diretta ed all’aiuto, sotto qualsiasi forma, principalmente delle persone affette da patologie oncologiche ma anche da altre gravi malattie, specialmente nelle fasi più avanzate della malattia, sia a domicilio dei singoli assistiti che nel corso di ricoveri, ospedalieri ed altri, o cure ambulatoriali, ed inoltre ha lo scopo di contribuire con vari interventi al sostegno della ricerca.

Per il conseguimento delle suddette finalità, l’Associazione promuove con ogni mezzo l’informazione dell’opinione pubblica, degli Enti pubblici e privati circa il problema della qualità della vita del paziente oncologico, istituisce corsi per la preparazione di volontari civili, predispone e finanzia servizi assistenziali forniti da personale sanitario professionale anche in collaborazione organizzativa con altri Enti, provvede al reperimento, mediante ogni opportuna iniziativa, dei fondi necessari al più ampio sviluppo ed al miglior conseguimento delle proprie finalità, il tutto nei limiti della normativa vigente.

Per il perseguimento delle predette finalità in particolare si individuano ambiti di

intervento dell’attività dell’Associazione:

  • Settore assistenza ospedaliera

  • Settore assistenza domiciliare

  • Settore assistenza domiciliare

integrata (NCP)

  • Settore cure ambulatoriali (Day Hospital)

  • Settore senologia

  • Settore ricerche

  • Settore hospice

Ulteriori settori potranno essere istituiti con delibera del Consiglio Direttivo che sarà

ratificata dall’Assemblea nella sua prima riunione utile.

Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi che precedono, l’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei soci, ed offrendo i suoi servizi esclusivamente a terzi, esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore):

  1. interventi e prestazioni sanitarie;

  2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse sopra descritte, in conformità con quanto previsto all’art. 6 del Codice del Terzo Settore; il Consiglio Direttivo potrà individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

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AMMISSIONE

Possono essere soci di A.V.A.P.O. – VENEZIA –ODV persone maggiorenni che condividono

gli ideali dell’Associazione ed intendono in vario modo contribuire a realizzarli.

I Soci sono di due categorie:

Soci onorari: sono Soci onorari le persone che, per la loro posizione sociale, culturale o scientifica, contribuiscono con la loro adesione a dare lustro e promozione all’Associazione.

Ai soci onorari non è richiesta la quota associativa.

Soci effettivi: sono Soci effettivi le persone che:

  1. avendo condiviso gli scopi dell’Associazione intendono contribuire

con il loro personale lavoro ed impegno allo svolgimento delle attività descritte all’art. 5, e

  1. sono stati ammesse al corso di preparazione per volontari A.V.A.P.O – Venezia, hanno superato con successo il medesimo ed il periodo di tirocinio, organizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, e

  2. adottano nel corso dell’attività sopradescritta i principi e le regole enunciati nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, e

  3. sono in regola con il versamento del contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo e non si siano ingiustificatamente assentate dalle attività di Volontari per sei mesi;

La qualità di Socio effettivo si perde per esclusione, per recesso o per mancato versamento della quota annuale.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata

dall’Assemblea nella sua prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli Associati Volontari.

L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La mancata ammissione deve essere motivata L’interessato può, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, in occasione della sua successiva convocazione.

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DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Tutti Soci dell’Associazione hanno parità di diritti e doveri: essi hanno il diritto di informazione e di controllo sulle attività dell’Associazione, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto; hanno inoltre il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e possono candidarsi per le cariche sociali se sono stati adempienti allo Statuto ed al Regolamento e sono stati Volontari per un minimo di un anno a decorrere dal superamento del periodo di tirocinio di cui all’articolo 6b). Il Consiglio Direttivo può deliberare in casi specifici ed eccezionali di eventualmente ridurre tale periodo minimo.

Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri personalmente, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e onorabilità.

Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo

l’importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

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SANZIONI APPLICABILI

Per le trasgressioni allo Statuto e/o al Regolamento, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato, potrà procedere, all’ esclusione del Socio per i casi più gravi, o alla sospensione per un massimo di un anno dopo aver emesso un richiamo scritto.

L’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo deve in ogni caso essere ratificata dall’Assemblea nella sua prima riunione utile. Il Socio può ricorrere

entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di

esclusione secondo quanto previsto all’art.29.

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GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei Soci

  • Consiglio Direttivo

  • Presidente

  • Revisore/i dei Conti

  • Organo di controllo

  • Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Tutte le cariche sono gratuite.

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L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione, è l’organo sovrano ed

esprime le linee programmatiche per realizzare gli scopi dell’Associazione.

In particolare l’Assemblea:

  • Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • Approva il bilanci preventivo e consuntivo;

  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

  • Delibera sull’esclusione degli associati;

  • Delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello Statuto;

  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

  • Delibera sugli altri oggetti alla sua competenza attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vice-Presidente vicario

o da un Socio delegato dal Presidente o dal Vice-Presidente.

L’assemblea può essere tenuta con modalità telematica.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Soci conferendo delega scritta. Non è ammesso più di una delega per ciascun Socio.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la

metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei Soci, ferme restando le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità e la nomina del Revisore/i dei Conti e dell’Organo di Controllo, e se nominato, il Collegio dei Probiviri, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i

Soci, che possono trarne copia.

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CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno e su convocazione del Presidente, o ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza dei suoi membri, lo ritiene necessario ed anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o in via telematica all’indirizzo risultante dal libro Soci. La convocazione contiene l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e, se del caso, della seconda convocazione, e viene spedita almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima convocazione ed anche affissa nella sede dell’Associazione.

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ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in

seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti, in proprio o per

delega.

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per la modifica dello Statuto dell’Associazione e per deliberarne lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, verrà convocata l’Assemblea Straordinaria.

Per la modifica allo Statuto sarà valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il voto favorevole

della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, sarà valida con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

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CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed

opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell’Associazione e fissa le norme di

dettaglio relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, eletti dall’Assemblea tra i Soci per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza

dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, da uno a due Vice Presidenti di cui uno vicario, e il secondo con eventuali compiti attribuiti dall’Assemblea, il Segretario, il Tesoriere e i Responsabili dei settori ed eventualmente un Presidente Onorario votato dall’Assemblea con meri compiti di rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che

ne sia fatta richiesta di almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte

all’anno.

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IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione verso l’esterno.

Il Presidente ha la facoltà di prendere ogni provvedimento necessario in casi di

particolare urgenza, salvo ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei

voti espressi a scrutinio palese.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei Soci presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca

l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, con facoltà di delegare di volta in volta, la funzione di Presidente dell’Assemblea ad un Socio.

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

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REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea nomina il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti composto da

tre membri effettivi ed un supplente. I revisori che dovranno essere iscritti al

Registro dei Revisori Legali, rimangono in carica per tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e vigilare sulla gestione finanziaria, esaminare le proposte di bilancio sia preventivo che consuntivo; a tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione.

Al termine della loro revisione emettono una relazione da allegare al bilancio.

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COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, qualora eletto, è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i Soci , per la durata di tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. I

Probiviri non hanno diritto a retribuzione, ad eccezione dei rimborsi delle spese, che

devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza. Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse insorgere tra gli aderenti ovvero tra uno o più aderenti e l’Associazione, in merito all’interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari. Nell’adempiere al suo

compito istituzionale il Collegio dei Probiviri può chiedere di visionare i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e la corrispondenza eventuale che riguarda il

caso ad esso sottomesso.

I componenti del Collegio dei Probiviri devono astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa, oppure siano affini o parenti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo casi per i quali la legge

consente l’impugnazione avanti all’autorità giudiziaria.

I componenti del Collegio dei Probiviri devono conformare il loro rapporto a criteri

di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui

vengono a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.

Il Presidente dell’Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, cura l’attuazione.

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ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo , anche monocratico, è nominato al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore. La nomina spetta all’Assemblea e nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento;

  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

I componenti dell’organo di controllo, rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibile. I componenti possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

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RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituiti da:

  • contributi degli aderenti;

  • contributi di privati e sostenitori;

  • contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  • contributi di organismi anche internazionali

  • elargizioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, sarà tenuta apposita contabilità.

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I BENI

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati

dall’Associazione e sono ad essa intestati.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’ inventario dall’Assemblea , che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I beni Immobili e i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

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DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L’Associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la propria vita a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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BILANCIO E LIBRI SOCIALI

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 aprile – ed in casi straordinari entro 180 giorni, dalla chiusura dell’esercizio – il Consiglio Direttivo sottoporrà all’ Assemblea il bilancio consuntivo, redatto in base alla normativa vigente, relativo all’anno precedente, ed entro 30 novembre il bilancio preventivo per l’anno successivo. I bilanci consuntivo e preventivo e le relative relazioni devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per la loro approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori nei quali opera l’Associazione e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 30 giugno di ogni anno.

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri dell’Associazione previa apposita istanza al Consiglio Direttivo.

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CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti o soggetti o persone giuridiche sono

deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell’Associazione.

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DIPENDENTI E COLLABORATORI

L’Associazione può assumere dei dipendenti e può giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge

e dai contratti di lavoro.

I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi della legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

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RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEI SOCI

I soci effettivi sono assicurati per infortunio e malattia e per responsabilità civile verso terzi nell’esercizio delle attività di volontariato di A.V.A.P.O. – Venezia a spese e cura di A.V.A.P.O. – Venezia stessa.

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RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

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ASSICURAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

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SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con le modalità sopra indicate.

In caso di scioglimento o cessione dell’Associazione, i beni dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale sempre nell’ambito della Regione Veneto.

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DISPOSIZIONI FINALI, MEDIAZIONE ED ARBITRATO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative

vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Fatto salvo quanto sopra previsto in relazione alle funzioni attribuite al Collegio

dei Probiviri, qualora istituito, ogni e qualsiasi controversia comunque inerente l’Associazione, tra i membri degli organi statutari e tra questi e l’Associazione sarà

sottoposta in via esclusiva ad un Arbitro unico presso la Camera Arbitrale di Venezia

e secondo il regolamento della medesima in vigore all’epoca dell’insorgere della controversia, non prima tuttavia di aver esperito un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo quanto previsto dal relativo regolamento della Camera Arbitrale di Venezia.